LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO 
                              Sezione 1 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
        Piccialli Paolo - Presidente; 
        Argenio Giulio - relatore; 
        Grasso Patrizia - Giudice; 
ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 109/2018 depositato il
14 febbraio 2018, avverso avvisi di accertamento numeri: 
    TFM030102232/2017 IRES-altro 2013; 
    TFM030102232/2017 IVA-altro 2013; 
    TFM030102232/2017 IRAP 2013; 
    TFM030102233/2017 IRES-altro 2014; 
    TFM030102233/2017 IVA-altro 2014; 
    TFM030102233/2017 IRAP 2014; 
    contro:  Agenzia  delle  entrate  -  Direzione   provinciale   di
Benevento; 
proposto dai ricorrenti: Tre Elle S.r.l. - via Fizzo n.  34  -  82013
Bonea (BN); 
difeso da: 
    Mandato Maria Raffaella - via Verdi n. 1 - 82100 Benevento (BN); 
    Principe Guido - via Verdi n. 1 - 82100 Benevento (BN); 
    Luciano Giovanni - via Casa Polito n. 10 - 80075 Forio (NA); 
    Mandato Maria Raffaella - via Verdi n. 1 - 82100 Benevento (BN); 
    Principe Guido - via Verdi n. 1 - 82100 Benevento (BN). 
 
         La Commissione tributaria provinciale di Benevento 
 
    La Commissione riunita nella persona  dei  giudici:  dott.  Paolo
Piccialli - Presidente, dott.  Giulio  Argenio  - relatore,  dott.ssa
Patrizia Grasso - Giudice, 
riunita in camera di consiglio, a scioglimento della riserva  assunta
all'udienza del 26 settembre 2018, ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Con  ricorso  depositato  in  data  14  febbraio  2018,   Luciano
Giovanni, in proprio e quale ex socio unico, ex amministratore ed  ex
liquidatore della societa' Tre Elle S.r.l. impugnava  gli  avvisi  di
accertamento  con  cui  l'Agenzia  delle  entrate  di  Benevento   in
relazione agli anni di imposta 2013 e  2014  ha  accertato  a  carico
della societa' una  maggiore  IRES,  IRAP  e  IVA  oltre  sanzioni  e
interessi. 
    Deduceva, in particolare, la nullita' della notifica degli avvisi
impugnati, a tal uopo evidenziando  che  i  citati  atti  impositivi,
emessi in epoca successiva  alla  cancellazione  della  societa'  nel
registro delle  imprese  (e  dunque  nei  confronti  di  un  soggetto
giuridico ormai inesistente), avrebbero  dovuto  dare  atto  di  tale
circostanza  e  specificare  il  destinatario  della   richiesta   di
pagamento e la relativa motivazione. 
    Osservava, inoltre, che  la  norma  dell'art.  28,  comma  4  del
decreto legislativo n. 175/2014,  secondo  cui  ai  soli  fini  della
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei  tributi  e
contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di  cui
all'art. 2495 del codice civile  ha  effetto  trascorsi  cinque  anni
dalla  richiesta  di  cancellazione  dal  registro   delle   imprese,
presenterebbe svariati profili di illegittimita' costituzionale,  sia
per violazione dell'art. 3 della Costituzione,  sia  per  eccesso  di
delega. Chiedeva, pertanto  a  questa  Commissione  di  sollevare  la
questione di legittimita' costituzionale della norma su menzionata  i
motivi. 
    In via subordinata  eccepiva  il  difetto  di  motivazione  degli
avvisi impugnati in cui l'ufficio  si  sarebbe  limitato  a  recepire
acriticamente il PVC della Guardia di finanza  senza  svolgere  alcun
percorso logico valutativo autonomo. 
    A parere di questa Commissione la decisione del presente giudizio
impone la previa rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  in
ordine   alla   soluzione   della   questione   della    legittimita'
costituzionale dell'art. 28,  comma  4  del  decreto  legislativo  n.
175/2014 per violazione del principio di uguaglianza e disparita'  di
trattamento tra  l'amministrazione  finanziaria  e  tutti  gli  altri
creditori sociali e per il mancato rispetto dei limiti fissati  dalla
legge di delega n. 23 del 2014. 
    Con riferimento alla rilevanza della questione, deve evidenziarsi
che la costante giurisprudenza di legittimita'  aveva  statuito,  con
riferimento al regime precedente all'entrata in vigore  della  citata
disposizione, la nullita' dell'avviso di  accertamento  notificato  a
una societa' estinta successivamente alla cancellazione dal  registro
delle imprese, laddove l'art. 28 del decreto legislativo n.  175/2014
sospende, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla richiesta di
cancellazione e ai soli fini dell'efficacia e validita' degli atti di
liquidazione accertamento  e  riscossione  dei  tributi,  l'efficacia
dell'estinzione della societa'. 
    Orbene, l'avviso  di  accertamento  oggetto  di  impugnazione  e'
notificato alla societa' Tre Elle S.r.l. in data 7  dicembre  2017  e
dunque successivamente alla cancellazione della stessa  dal  registro
delle imprese (richiesta in data 5 agosto 2017 ed eseguita in data 22
agosto 2017), sicche' lo stesso, pienamente  valido  ed  efficace  in
forza della su  menzionata  disposizione,  avrebbe  dovuto  ritenersi
nullo in forza del regime previgente. 
    Ne'   puo'   ritenersi   che   la   questione   prospettata   sia
manifestamente infondata. 
    Invero occorre evidenziare che la scelta di differire l'efficacia
dell'estinzione della societa' con  riguardo  ai  soli  rapporti  con
l'amministrazione  finanziaria,  facendo  rivivere   per   un   cosi'
rilevante lasso di tempo un soggetto ormai  estinto,  si  risolve  in
un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  agli  altri
creditori sociali, per i quali l'estinzione di una societa'  coincide
con  la  sua  cancellazione  dal  registro  delle  imprese,  restando
irrilevante l'esistenza di eventuali debiti societari,  rapporti  non
definiti o procedimenti ancora pendenti. 
    Ma soprattutto appare evidente l'eccesso  di  delega  in  cui  e'
incorso il legislatore delegato.  Invero  l'art.  7  della  legge  di
delegazione n. 23 del  2014,  espressamente  richiamato  dal  decreto
legislativo  n.  175/2014  fa  riferimento  «alla   revisione   degli
adempimenti, con particolare riferimento a  quelli  superflui  o  che
diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento
alla struttura delle  addizionali  regionali  e  comunali,  ovvero  a
quelli  che  risultino  di  scarsa  utilita'  per   l'amministrazione
finanziaria ai fini dell'attivita' di controllo e di  accertamento  o
comunque non conformi al principio di proporzionalita'».  Orbene,  la
scelta  di  rendere  inefficace  nei  confronti  dell'amministrazione
finanziaria l'intervenuta estinzione di  un  soggetto  giuridico  non
puo' farsi rientrare tra le misure finalizzate all'eliminazione degli
adempimenti superflui o di  scarsa  utilita',  mirando  piuttosto  ad
ampliare il raggio di  azione  dell'amministrazione  finanziaria.  E'
significativo, peraltro, che nella relazione illustrativa al  decreto
legislativo n. 174/2016  si  afferma  espressamente  che  l'obiettivo
della norma e' quello di evitare che le azioni di recupero  poste  in
essere dagli enti creditori possano essere vanificate dall'estinzione
della societa'. 
    Del resto,  dubbi  analoghi  a  quelli  su  espressi  sono  stati
sollevati anche dalla Corte di cassazione  (Sezione  5,  sentenza  n.
6743 del 2 aprile 2015) che  tuttavia  nell'occasione  ha  omesso  di
sollevare la questione  di  legittimita'  costituzionale  in  ragione
della ritenuta inapplicabilita' ratione temporis alla fattispecie  di
causa del comma 4 dell'art. 28 del decreto  legislativo  n.  175  del
2014. In particolare  la  Suprema  Corte  ha  evidenziato  che:  tale
conclusione di inapplicabilita', razione temporis, del  comma  4  del
decreto legislativo n. 175 del 2014,  art.  28  alla  fattispecie  di
causa impedisce di esaminare, in quanto irrilevanti, tutte  le  altre
questioni   che   deriverebbero    dall'applicazione    dell'indicato
ius superveniens, tra cui, ad esempio: a) la eventuale sussistenza di
una irragionevole disparita' di trattamento tra gli «enti  creditori»
indicati nella disposizione, aventi titolo  a  richiedere  tributi  o
contributi (e, correlativamente, sanzioni ed interessi), da un  lato,
e  tutti  gli  altri  creditori  sociali,  dall'altro,  in  caso   di
estinzione della societa' (tenuto altresi' conto che l'art.  1  della
legge di delegazione  n.  23  del  2014,  richiede  espressamente  il
rispetto dell'art. 3 della Costituzione);  b)  la  possibile  mancata
osservanza, da parte del legislatore delegato, della  suddetta  legge
di delegazione, in quanto di tale legge il decreto legislativo n. 175
del 2014 richiama a proprio fondamento gli articoli  1  (relativo  al
rispetto sia degli articoli  3  e  53  della  Costituzione,  sia  del
diritto dell'Unione europea, sia della legge n. 212 del 2000) e  art.
7  (relativo   all'eliminazione   e   revisione   degli   adempimenti
dell'amministrazione  finanziaria  superflui  o  che  diano  luogo  a
duplicazioni,  o  di  scarsa  utilita'  ai  fini  dell'attivita'   di
controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio  di
proporzionalita'; nonche' revisione  delle  funzioni  dei  centri  di
assistenza fiscale, i quali  debbono  fornire  adeguate  garanzie  di
idoneita' tecnico-organizzative), articoli che, da un lato,  sembrano
non consentire di introdurre (sia pure  temporaneamente,  per  alcuni
rapporti e nei soli confronti  di  determinati  enti,  anche  diversi
dall'«amministrazione  finanziaria»)  una  disciplina  degli  effetti
estintivi  della  societa'  nuova  e  differenziata  a  seconda   dei
creditori  e,  dall'altro,  rendono  difficile   far   rientrare   la
notificazione di un atto impositivo o di riscossione ad una  societa'
estinta tra gli «adempimenti superflui», passibili di  «revisione»  e
di eliminazione, menzionati dalla suddetta legge di delegazione. 
    Ne' la norma in questione appare prestarsi, per il chiaro  tenore
letterale, ad interpretazioni costituzionalmente orientate.